Nel dibattito sulla proposta di legge umbra relativa al suicidio medicalmente assistito c’è una domanda che rischia di rimanere nascosta dietro procedure, commissioni, termini e garanzie: chi stabilisce concretamente quale farmaco debba provocare la morte del paziente?
Perché, al di là della costruzione giuridica, a un certo punto la procedura deve necessariamente passare attraverso persone fisiche. Qualcuno dovrà individuare il principio attivo, stabilirne il dosaggio e verificare che le modalità previste siano idonee a raggiungere il risultato per il quale il farmaco viene fornito.
Ed è proprio qui che il problema esce dal diritto ed entra nel territorio, assai più difficile, dell’etica medica.
Il giuramento professionale adottato dalla FNOMCeO, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici, contiene una frase che non sembra lasciare molti margini interpretativi: «di non compiere mai atti finalizzati a provocare la morte».
Non parla di atti vietati dalla legge. Non introduce eccezioni dipendenti dalle circostanze. Formula un principio etico riferito alla finalità dell’azione del medico.
Ed è qui che nasce la contraddizione.
Nel suicidio medicalmente assistito la morte non rappresenta un effetto collaterale eventuale di una terapia. È il risultato perseguito attraverso il farmaco. Non siamo di fronte, per esempio, alla somministrazione di un analgesico destinato a controllare un dolore insopportabile pur conoscendone possibili conseguenze indirette. Il medicinale viene individuato proprio perché possa determinare la morte attraverso l'autosomministrazione del paziente.
La Corte costituzionale, con la sentenza 242 del 2019, ha individuato precise circostanze nelle quali l'aiuto al suicidio non è penalmente punibile.
Ma la stessa Corte ha posto una distinzione significativa: nessun medico viene obbligato a prestare il proprio aiuto. La scelta, ha stabilito la Consulta, resta affidata alla coscienza del singolo sanitario.
Un passaggio tutt’altro che secondario.
Significa che la norma giuridica può delimitare un’area nella quale una determinata condotta non viene punita, ma questo non equivale necessariamente a dichiararla coerente con ogni principio etico o deontologico.
L’assenza di pena e la liceità morale appartengono a due piani differenti.
Una legge può stabilire che, ricorrendo determinate condizioni, chi presta aiuto non debba rispondere penalmente. Ma non può, per il solo fatto di stabilirlo, cancellare la domanda sulla natura dell’atto compiuto.

È allora possibile conciliare il medico che giura di non compiere atti finalizzati alla morte con il medico che contribuisce professionalmente alla definizione di un protocollo destinato precisamente a consentirla?
I sostenitori del suicidio assistito richiamano altri principi: autodeterminazione, dignità della persona, libertà di scelta davanti a sofferenze considerate intollerabili.
Sono argomenti che appartengono pienamente al dibattito bioetico e che non possono essere liquidati.
Resta tuttavia una differenza fondamentale: riconoscere al paziente una facoltà è una cosa; attribuire alla medicina un ruolo operativo nell’esecuzione di quella volontà è un’altra.
Ed è su questa seconda questione che il confronto appare ancora incompleto.
Esiste poi un problema destinato probabilmente ad accompagnare il legislatore negli anni futuri.
Quando un principio assoluto viene sostituito da un principio accompagnato da eccezioni, il confine non è più rappresentato dall’atto in sé, ma dai requisiti necessari per renderlo consentito.
Oggi quei requisiti sono estremamente rigorosi. Domani potrebbero rimanere identici oppure essere modificati dal legislatore o dall’evoluzione della giurisprudenza.
Parlare automaticamente di futuri abusi sarebbe scorretto. Ma sarebbe altrettanto improprio ignorare la domanda: quali garanzie assicurano che l’eccezione di oggi non venga progressivamente ampliata?
È il tema del possibile scivolamento verso un relativismo nel quale non cambia materialmente l’atto – provocare intenzionalmente la morte – ma cambiano le circostanze nelle quali quell’atto viene considerato accettabile.
Commissioni multidisciplinari, controlli, pareri e protocolli possono essere indispensabili per impedire errori, pressioni sul paziente e abusi nei confronti delle persone più vulnerabili.
Ma nessun procedimento amministrativo elimina la domanda originaria.
Alla fine della catena decisionale ci sarà un farmaco. Qualcuno dovrà indicarlo, qualcuno dovrà stabilirne le caratteristiche, qualcuno dovrà renderlo disponibile.
Ed è a quella persona, prima ancora che alla legge, che torna la domanda contenuta nel giuramento professionale.
Il diritto può stabilire quando un comportamento non è punibile. Può disciplinarne rigorosamente condizioni e procedure.
Resta però aperto un interrogativo che appartiene alla coscienza individuale e alla stessa idea occidentale di medicina: può un atto finalizzato intenzionalmente a provocare la morte diventare parte dell’arte medica senza modificarne, almeno in parte, il fondamento etico?
È forse questa la questione più profonda che la futura legge umbra porta con sé.