La Corte di Cassazione chiude in via definitiva il contenzioso sulle premialità della raccolta differenziata nell’ambito ternano: il gestore del servizio non ha diritto ai riconoscimenti economici richiesti per gli anni 2016 e 2017.
La Prima sezione civile della Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i due ricorsi paralleli presentati da ASM Terni spa contro l’Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI) e le amministrazioni comunali di Acquasparta e San Gemini.
I provvedimenti mettono la parola fine a una complessa disputa decennale sull’interpretazione contrattuale, azzerando ogni pretesa economica nei confronti dei due municipi.
I giudici di legittimità hanno esaminato congiuntamente le due controversie, assegnate allo stesso collegio composto dal presidente Mauro Di Marzio e dal consigliere estensore Luigi Abete.
Nel contenzioso con il Comune di Acquasparta e in quello con San Gemini, con due distinte sentenze della Suprema Corte, l’esito processuale ha confermato l'impianto dei precedenti gradi di giudizio.
Anche la Procura generale della Cassazione, rappresentata dal sostituto procuratore generale Pasquale Serrao D’Aquino, aveva formalizzato conclusioni scritte orientate all’integrale rigetto delle impugnazioni del gestore.
Davanti alla Cassazione, la mandataria ASM Terni anche per il Consorzio Nazionale Servizi (CNS) era patrocinata dall’avvocato Garzuglia dello studio Ranalli, mentre AURI è stata difesa dall’avvocato Marco Mariani e i due municipi dall’avvocato Lietta Calzoni.

La vicenda trae origine dall’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nei 32 comuni del territorio provinciale, disciplinato dall’allora A.T.I. numero 4 e successivamente transitato sotto le competenze di AURI.
Il 26 giugno 2014 il raggruppamento temporaneo di imprese - composto da ASM Terni spa nel ruolo di mandataria capogruppo e da CNS Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa come mandante - aveva sottoscritto gli atti convenzionali con gli enti territoriali.
L’assetto prevedeva, all’articolo 52 del disciplinare tecnico P14, un regime di incentivi economici per gli enti virtuosi e di penalità per quelli inadempienti rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata nel triennio 2013-2015.
Con la transazione stipulata il 5 agosto 2015, le parti stabilirono di differire i termini dell'accordo, traslando l’efficacia dell’articolo 52 alle annualità operative 2016 e 2017.
La controversia è nata proprio sull'individuazione del cosiddetto “anno zero”, ovvero la base statistica da considerare per misurare le performance raggiunte sul territorio.
ASM sosteneva che il riferimento iniziale dovesse rimanere fermo al 2012, come originariamente previsto dal testo dell'articolo 52, ritenendo che la transazione del 2015 avesse fatto slittare solo il biennio di liquidazione dei premi e non la data di partenza.
Di segno opposto la posizione di AURI, Acquasparta e San Gemini, secondo cui la data base doveva muovere al 2014, anno antecedente l’avvio del nuovo servizio differito al 2015, per retribuire soltanto i progressi direttamente imputabili alla gestione tecnica dell'operatore.
L’interpretazione dei comuni era già stata validata dai giudici di merito della magistratura ordinaria in entrambi i gradi del procedimento.
Per quanto riguarda Acquasparta, il Tribunale di Terni aveva respinto le pretese di ASM con sentenza del 2022, confermata dalla Corte di Appello di Perugia nel 2024, la quale ha accertato che l'ente aveva raggiunto il 60,6 per cento di raccolta differenziata già nel 2014 in maniera autonoma.
Un iter speculare ha interessato San Gemini: rigetto in primo grado e conferma d'appello, dove il richiamo al 2012 era stato giudicato un mero difetto di coordinamento testuale da ricondurre ai canoni di correttezza e buona fede contrattuale.
La Cassazione ha chiarito che non compete al giudice di legittimità sovrapporre la propria lettura ermeneutica a quella adottata dai giudici di merito, purché tale ricostruzione sia coerente e immune da vizi logico-giuridici.
A precludere l'esame ha concorso la presenza della cosiddetta “doppia conforme”: adempimento ritenuto non assolto.
Per censurare l'omesso esame di fatti decisivi in presenza di due sentenze di merito coincidenti, il ricorrente avrebbe dovuto provare la diversità delle ragioni fattuali alla base dei due verdetti.
La Suprema Corte ha inoltre escluso qualsiasi omissione di pronuncia da parte della Corte d’Appello perugina, evidenziando come l’assorbimento delle questioni relative al conteggio degli importi fosse la naturale conseguenza logica dell'inesistenza del diritto alla premialità.

La conclusione del procedimento si traduce in un assetto patrimoniale definito per gli enti locali e in una condanna alle spese a carico dell’operatore economico.
Nei due distinti giudizi, ASM Terni, in proprio e quale mandataria capogruppo del RTI con CNS, è stata condannata a rifondere 4.200 euro ad AURI e 4.200 euro al Comune di Acquasparta per il primo ricorso.
Un identico importo di 4.200 euro ad AURI e 4.200 euro al Comune di San Gemini è stato liquidato per la seconda causa, somme a cui si aggiungono 200 euro di esborsi vivi per ciascuna parte, il rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, IVA e accessori previdenziali di legge.
Il pronunciamento della Cassazione si inserisce nella più ampia cornice del contenzioso sull'ex A.T.I. 4: stando ai dati formalizzati in una relazione del 2024, a fronte di richieste complessive avanzate dal raggruppamento per 575 mila euro, le sentenze avevano ridotto il dovuto a 348 mila euro circa, lasciando un differenziale conteso di oltre 220 mila euro.
In questo quadro, la posizione contrattuale di diniego sostenuta da AURI ha trovato piena conferma per i territori di Acquasparta e San Gemini, che vedono archiviata in via irreversibile l'esposizione finanziaria legata alle annualità d'avvio del servizio.