04 Nov, 2026 - 22:30

Stadio-Clinica Terni e delibera Anac: da domani legali al lavoro per valutarne gli effetti

Stadio-Clinica Terni e delibera Anac: da domani legali al lavoro per valutarne gli effetti

Da domani i legali dell'Avvocatura comunale e gli uffici incaricati di seguire il progetto stadio-clinica del Liberati cominceranno a valutare gli effetti della delibera Anac n. 434 del 28 ottobre 2026 su Stadio-Clinica.

L’obiettivo è esaminare le conseguenze del provvedimento sull’impianto complessivo dell’operazione e sugli atti adottati dal Comune di Terni, a partire dalla convenzione firmata con Stadium S.p.A. il primo agosto 2025.

I fatti descrivono una vicenda caratterizzata da un’incertezza interpretativa sull’affidamento diretto ex art. 4, comma 12, del dlgs 38 del 2021, la cosiddetta Legge Stadi, e da una necessità sostanziale di verificare che il PEF conservi effettiva sostenibilità e corretta allocazione del rischio operativo.

La complessa partita amministrativa sarà materia di approfondimento legale nelle prossime settimane, mentre da una prima lettura degli atti effettuata dagli uffici comunali la delibera Anac, pur ritenendo illegittimo l'affidamento diretto dell'operazione alla società proponente (cioè la Ternana Calcio) potrebbe non produrre effetti concreti sulla procedura.

Cosa stabilisce la delibera Anac sullo stadio di Terni

L’atto dell’Autorità Nazionale Anticorruzione mette sotto la lente un investimento che viene considerato complessivamente da 118 milioni di euro per la demolizione e ricostruzione dell’impianto sportivo cittadino. Ma si tratta dei numeri del PEF del 2022, quello preso in considerazione dalla sentenza del TAR.

In ogni caso, il progetto attribuisce al concessionario privato la progettazione, la costruzione, la gestione e lo sfruttamento commerciale dello stadio per quarantaquattro anni. Per l’Anac non si tratta di una semplice concessione d’uso, bensì di una concessione economica di servizi funzionale a un interesse pubblico collettivo.

In base all’orientamento consolidato della giurisprudenza, questo tipo di affidamento - secondo l'Authority - richiede l’applicazione delle ordinarie procedure di gara ad evidenza pubblica. L’Autorità ha quindi giudicato illegittimo il ricorso all’affidamento diretto, sostenendo che la legge speciale sugli stadi non consente di saltare la procedura competitiva.

Il secondo rilievo investe il Piano Economico Finanziario (PEF), contestato per l’assenza della matrice dei rischi e per la previsione di entrate ancora incerte. Sotto la lente dell’Anticorruzione sono finiti anche i benefici accordati al privato, come la cessione gratuita delle aree pubbliche e il diritto di riscatto al termine dei lavori.

La delibera rileva queste criticità formali e sostanziali, ma non dispone direttamente l’annullamento della convenzione sottoscritta il primo agosto 2025.

Affidamento diretto e legge Stadi: l’esame dei legali e il caso Arezzo

L’istruttoria dei legali del Comune prenderà le mosse proprio dalla qualificazione della convenzione e dall’interpretazione delle norme di settore.

L’articolo 4, comma 11, del decreto legislativo 38 del 2021 impone infatti che il progetto approvato sia posto a base di una gara pubblica. Tuttavia, il comma 12 dello stesso articolo introduce una disciplina speciale quando la proposta proviene dalla sola società sportiva utilizzatrice. E' ciò che è avvenuto, ad esempio, ad Arezzo dove l'affidamento del project financing è avvenuto senza gara. 

La norma prevede misure patrimoniali a sostegno della bancabilità e dichiara inapplicabili le ordinarie regole del Codice degli appalti, qualora i sussidi pubblici diretti non superino il 50%. 

La divergenza nasce dalla formulazione del testo, che concede alle società sportive la libertà di affidare i lavori senza menzionare esplicitamente l’affidamento della concessione. L’interpretazione dell’Anac circoscrive tale deroga ai soli cantieri esecutivi, ritenendo indispensabile la gara per l’attribuzione della gestione.

Nel lavoro degli avvocati entrerà, dunque, anche il confronto con il caso del Comune di Arezzo. L’amministrazione toscana ha seguito la medesima legge Stadi per riqualificare il Città di Arezzo, approvando la nuova convenzione in Consiglio comunale il 2 aprile 2026. Il parallelo tra i due iter amministrativi sarà uno degli elementi esaminati per verificare la correttezza procedurale seguita a Terni.

Clinica di Cospea Bassa e tenuta del PEF: i nuovi atti prima dell’asta

Il secondo capitolo sul tavolo degli avvocati riguarda la compatibilità sanitaria della clinica privata in via Cospea Bassa. L’Anac aveva basato le sue censure sul dissenso regionale del 2022 e sull’annullamento al TAR della vecchia determina comunale n. 2088 del 2025.

Quel quadro amministrativo è stato superato da due provvedimenti successivi. Il 10 settembre 2026 la Regione Umbria, con determinazione n. 9029, ha rilasciato l’assenso alla realizzazione della casa di cura per ortopedia, chirurgia, oculistica, otorinolaringoiatria e riabilitazione.

Il 23 ottobre 2026 il Comune di Terni ha adottato la determina dirigenziale n. 3244, firmata dal RUP architetto Piero Giorgini, concedendo l’autorizzazione comunale alla costruzione. Questo passaggio “rimuove quindi l’impedimento derivante dalla mancanza della verifica regionale, che ANAC aveva valorizzato per qualificare la clinica come componente irrealizzabile”.

La delibera Anac ricorda che la relazione al PEF del 21 luglio 2025 quantificava in 14 milioni di euro il plusvalore della clinica a sostegno dell’intervento. La determina comunale n. 3244 non modifica la convenzione né approva un nuovo piano, limitandosi a dare atto al punto 11 dei riflessi patrimoniali potenziali per l’ente.

L’approfondimento nelle prossime settimane dovrà quindi verificare “che il PEF conservi effettiva sostenibilità e corretta allocazione del rischio operativo”, garantendo la tenuta dell’equilibrio prima del passaggio finale dell’asta.

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